Art. 13
Riduzioni e esenzioni
In vigore dal 16 apr 2008
Riduzioni e esenzioni
1. La persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare degli tariffe o oneri ridotti di cui agli articoli da 3 a 10 deve informarne l’agenzia al momento della presentazione della registrazione, aggiornamento della registrazione, domanda, notifica, relazione di revisione o ricorso per cui è richiesto il pagamento.
2. La persona fisica o giuridica che ritenga di poter godere dell’esenzione dal pagamento delle tariffe a norma dell’articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve informarne l’agenzia al momento della presentazione della registrazione.
3. L’agenzia può richiedere in qualunque momento le prove dell’applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe e degli oneri o di esenzione.
4. Qualora una persona fisica e giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ma non possa dimostrarlo, l’agenzia riscuote per intero le tariffe o gli oneri, nonché un onere amministrativo.
Qualora la persona fisica e giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione, l’agenzia riscuote il saldo della tariffa o dell’onere per intero, nonché un onere amministrativo.
L’, paragrafi 2, 3 e 5 è applicabile mutatis mutandis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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