Art. 11
Altri oneri
In vigore dal 16 apr 2008
Altri oneri
1. Su richiesta di una delle parti può essere riscosso un onere per i servizi amministrativi e tecnici forniti dall’agenzia che non sono inclusi in altri oneri o tariffe di cui al presente regolamento. Il livello dell’onere tiene conto della quantità di lavoro.
Tuttavia, non sono soggetti a oneri il servizio di assistenza tecnica e l’assistenza fornita agli Stati membri di cui alle lettere h) ed i) dell’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il direttore esecutivo dell’agenzia può decidere di non riscuotere alcun onere dalle organizzazioni internazionali o dai paesi che richiedono assistenza all’agenzia.
2. Gli oneri per i servizi amministrativi devono essere versati entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia.
3. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 2, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.
Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l’agenzia respinge la domanda.
4. In assenza di un accordo contrattuale contrario, gli oneri per i servizi tecnici devono essere pagati prima della fornitura del servizio.
5. Una classificazione dei servizi e degli oneri deve essere redatta dal consiglio di amministrazione dell’agenzia e adottata, previo parere favorevole della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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