Art. 9
Oneri per le revisioni delle autorizzazioni a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006
In vigore dal 16 apr 2008
Oneri per le revisioni delle autorizzazioni a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006
1. In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’agenzia riscuote un onere per ogni presentazione di una relazione di revisione a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
2. L’agenzia riscuote un onere di base per la presentazione di ogni relazione di revisione conformemente all’allegato VII. L’onere di base copre la presentazione della relazione di revisione per una sola sostanza, un solo impiego e un solo richiedente.
L’agenzia riscuote un onere supplementare conformemente all’allegato VII del presente regolamento per ogni impiego supplementare, per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze di cui alla sezione 1, punto 5 dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della relazione di revisione, e per ogni entità supplementare oggetto della relazione di revisione.
Ai fini del presente paragrafo ogni scenario di esposizione è considerato un impiego diverso.
3. Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una media impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una media impresa, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 2 dell’allegato VII.
Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una piccola impresa, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 3 dell’allegato VII.
Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 4 dell’allegato VII.
4. La data in cui gli oneri riscossi per la presentazione di una relazione di revisione sono ricevuti dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della relazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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