Art. 8

Tariffe per le domande di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006

In vigore dal 16 apr 2008
Tariffe per le domande di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006 1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006. 2.   L’agenzia riscuote una tariffa di base per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza, conformemente all’allegato VI. La tariffa di base copre la domanda di autorizzazione di una sola sostanza, di un solo impiego e di un solo richiedente. L’agenzia riscuote una tariffa supplementare conforme all’allegato VI del presente regolamento per ogni impiego supplementare, per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze di cui alla sezione 1, punto 5 dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della domanda e per ogni richiedente supplementare nella domanda. Ai fini del presente paragrafo ogni scenario di esposizione è considerato un impiego diverso. 3.   Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una media impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una media impresa, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 2 dell’allegato VI. Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una piccola impresa, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 3 dell’allegato VI. Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 4 dell’allegato VI. 4.   La data in cui le tariffe riscosse per una domanda di autorizzazione sono ricevute dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della domanda.
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