Art. 6

Tariffe per le domande a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006

In vigore dal 16 apr 2008
Tariffe per le domande a norma dell’, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006 1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per ogni domanda a norma dell’, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006. 2.   L’agenzia riscuote una tariffa per ogni oggetto di una domanda, conformemente all’allegato IV. Nel caso di una domanda relativa a sommari di studio o sommari esaurienti di studio l’agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio richiesto. 3.   Nel caso di una richiesta che si riferisce a una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato IV. 4.   Se la domanda è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato IV. 5.   La data in cui le tariffe riscosse relativamente a una domanda sono ricevute dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della domanda.
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Tariffe per le domande a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Art. 6 Regolamento (UE) 2008/340) — Testo vigente | Portale Normativo