Art. 3
Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006
In vigore dal 16 apr 2008
Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006
1. In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per la registrazione di una sostanza conformemente all’ o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.
2. Qualora la domanda di registrazione di una sostanza in una fascia da 1 a 10 tonnellate non contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato I del presente regolamento.
L’agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all’allegato I.
3. Nel caso di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato I.
Tuttavia, se un dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all’, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix) del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato I del presente regolamento.
4. Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato I.
5. Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.
Tuttavia, le fatture concernenti la registrazione di una sostanza preregistrata presentata all’agenzia nel corso dei due mesi precedenti il termine di registrazione pertinente di cui all’ del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.
6. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la registrazione viene respinta.
7. Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, le tariffe versate in relazione a tale registrazione non vengono rimborsate o accreditate al dichiarante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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