Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 apr 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«PMI», una piccola o media impresa oppure una microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
b)
«media impresa», un’impresa di dimensioni medie ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
c)
«piccola impresa», un’impresa di piccole dimensioni ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
d)
«microimpresa», un’impresa di dimensioni estremamente piccole ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:340:oj#art-2