Art. 12

Notifica

In vigore dal 2 apr 2008
Notifica 1.   Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri notificano alla Commissione la propria intenzione di applicare un sistema di certificazione provvisoria conformemente all’ o all’ o a entrambi. 2.   Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, se del caso, gli enti designati per il rilascio dei certificati provvisori e le disposizioni nazionali adottate, in base alle quali i documenti rilasciati dai sistemi di certificazione vigenti sono considerati certificati provvisori. 3.   Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli organismi di certificazione per il personale e le imprese di cui all’, nonché i titoli dei certificati rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui all’ e alle imprese che soddisfano le condizioni di cui all’. 4.   Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità al paragrafo 3, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.
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