Art. 10
Organismo di certificazione
In vigore dal 2 apr 2008
Organismo di certificazione
1. L’organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati al personale o alle imprese che partecipano ad una o più delle attività previste dall’.
L’organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.
3. L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona o un’impresa certificate. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni.
Storico versioni
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