Art. 8
Certificati rilasciati alle imprese
In vigore dal 2 apr 2008
Certificati rilasciati alle imprese
1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’ rilascia un certificato a un’impresa per una o più delle attività di cui all’, paragrafo 2, purché questa soddisfi le seguenti condizioni:
a)
impieghi personale certificato in conformità all’, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto;
b)
sia in grado di dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:
a)
nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;
b)
attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
c)
data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
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