Art. 9

Certificati provvisori rilasciati alle imprese

In vigore dal 2 apr 2008
Certificati provvisori rilasciati alle imprese 1.   Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per le imprese di cui all’, paragrafo 2, in conformità ai paragrafi 2 o 3, o ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. I certificati provvisori di cui ai paragrafi 2 e 3 scadono al più tardi il 4 luglio 2010. 2.   Le imprese certificate nell’ambito dei sistemi di certificazione esistenti per le attività di cui all’, paragrafo 2, sono considerate titolari di un certificato provvisorio. Gli Stati membri individuano gli attestati che danno diritto ad ottenere certificati provvisori per le attività di cui all’, paragrafo 2, che il titolare è autorizzato a svolgere. 3.   Alle imprese che impiegano personale in possesso di un certificato per le attività per cui è richiesta la certificazione ai fini dell’, paragrafo 2, è rilasciato un certificato provvisorio da un ente designato dallo Stato membro. Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autorizzato a svolgere e la data di scadenza.
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Certificati provvisori rilasciati alle imprese (Art. 9 Regolamento (UE) 2008/304) — Testo vigente | Portale Normativo