Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 2 apr 2008
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica al personale che svolge le seguenti attività relative agli impianti di protezione antincendio: a) controllo delle perdite delle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; b) recupero, anche per quanto riguarda gli estintori; c) installazione; d) manutenzione o riparazione. 2.   Si applica inoltre alle imprese che svolgono le seguenti attività relative agli impianti di protezione antincendio: a) installazione; b) manutenzione o riparazione. 3.   Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
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