Art. 4
Certificazione del personale
In vigore dal 2 apr 2008
Certificazione del personale
1. Il personale addetto alle attività di cui all’, paragrafo 1, possiede un certificato di cui all’ o all’.
2. Il paragrafo 1 non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, al personale che svolge una delle attività di cui all’, paragrafo 1, iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l’attività in questione, purché quest’ultima sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.
3. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, al personale che svolge una o più delle attività previste dall’, paragrafo 1, del presente regolamento prima della data di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.
Per il periodo di cui al primo comma, si considera che tale personale sia certificato per tali attività ai fini delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006.
Storico versioni
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