Art. 6

Certificati provvisori rilasciati al personale

In vigore dal 2 apr 2008
Certificati provvisori rilasciati al personale 1.   Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per il personale di cui all’, paragrafo 1, in conformità ai paragrafi 2 o 3, o ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. I certificati provvisori di cui ai paragrafi 2 e 3 scadono al più tardi il 4 luglio 2010. 2.   Il personale in possesso di un attestato rilasciato nell’ambito dei sistemi di qualificazione vigenti per le attività di cui all’, paragrafo 1, è considerato titolare di un certificato provvisorio. Gli Stati membri individuano gli attestati che danno diritto ad ottenere certificati provvisori per le attività di cui all’, paragrafo 1, che il titolare è autorizzato a svolgere. 3.   Al personale che possiede un’esperienza professionale nelle attività in questione, acquisita prima della data indicata nell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, è rilasciato un certificato provvisorio da un ente designato dallo Stato membro. Il certificato provvisorio riporta le attività contemplate e la data di scadenza.
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