Art. 13

Condizioni per il riconoscimento reciproco

In vigore dal 2 apr 2008
Condizioni per il riconoscimento reciproco 1.   Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità all’, per quanto concerne il personale, e all’, per quanto concerne le imprese. 2.   Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale della Comunità.
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Condizioni per il riconoscimento reciproco (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/304) — Testo vigente | Portale Normativo