Art. 5
Certificati rilasciati al personale
In vigore dal 2 apr 2008
Certificati rilasciati al personale
1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’, rilascia un certificato al personale che ha superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all’ e incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate nell’allegato per le rispettive categorie.
2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:
a)
nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;
b)
categoria di certificazione del personale di cui all’, paragrafo 2, e le relative attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
c)
data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
3. Qualora un sistema di certificazione basato su delle prove di esame contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato per una determinata categoria e soddisfi i requisiti di cui agli , ma l’attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un organismo di certificazione ai sensi dell’ può rilasciare un certificato al titolare di tale qualifica per la categoria corrispondente senza sottoporlo nuovamente ad un esame.
4. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame soddisfi i requisiti di cui agli e contempli solo in parte le competenze minime di una determinata categoria indicate nell’allegato, gli organismi di certificazione possono rilasciare un certificato per la categoria corrispondente a condizione che il richiedente superi un ulteriore esame concernente le competenze e le conoscenze non contemplate dalla certificazione esistente, organizzato da un organismo di valutazione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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