Art. 3

Definizioni

In vigore dal 2 apr 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: (1) «installazione», l’assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l’operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio; (2) «manutenzione o riparazione», tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all’, paragrafo 14, e all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006. In particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/303) — Testo vigente | Portale Normativo