Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 2 apr 2008
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale che svolge le seguenti attività:
a)
controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
b)
recupero;
c)
installazione;
d)
manutenzione o riparazione.
2. Si applica inoltre alle imprese che svolgono le seguenti attività:
a)
installazione;
b)
manutenzione o riparazione.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e delle pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
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