Art. 4
Certificazione del personale
In vigore dal 2 apr 2008
Certificazione del personale
1. Il personale che svolge le attività di cui all’, paragrafo 1, è titolare di uno dei certificati di cui all’ e all’ per la categoria corrispondente definita nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. I certificati attestanti l’idoneità del titolare a svolgere una o più delle attività di cui all’, paragrafo 1, sono rilasciati per le seguenti categorie di personale:
a)
i titolari di certificati di categoria I possono svolgere tutte le attività di cui all’, paragrafo 1;
b)
i titolari di certificati di categoria II possono svolgere le attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a), a condizione che non queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra. I titolari di certificati di categoria II possono svolgere le attività di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), in relazione alle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
c)
i titolari di certificati di categoria III possono svolgere l’attività di cui all’, paragrafo 1, lettera b), in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e alle pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
d)
i titolari di certificati di categoria IV possono svolgere l’attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a), a condizione che non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
3. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
per un periodo massimo di 2 anni, al personale che svolge una delle attività di cui all’, paragrafo 1, iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l’attività pertinente, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività;
b)
al personale che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’, paragrafo 1, in possesso della qualifica richiesta dalla legislazione nazionale, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l’attività pertinente;
c)
al personale addetto al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui alla direttiva 2002/96/CE la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità dell’, paragrafo 2, di suddetta direttiva, a condizione che tale personale sia assunto dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, indicate nell’allegato del presente regolamento.
4. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, al personale che svolge una o più delle attività previste dall’, paragrafo 1, del presente regolamento prima della data di cui all’, paragrafo 2, del regolamento CE) n. 842/2006.
Per il periodo di cui al primo comma, si considera che tale personale sia certificato per tali attività ai fini di delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006.
Storico versioni
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