Art. 6

Certificati provvisori rilasciati al personale

In vigore dal 2 apr 2008
Certificati provvisori rilasciati al personale 1.   Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per il personale di cui all’, paragrafo 1, in conformità ai paragrafi 2 o 3, o ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. I certificati provvisori di cui ai paragrafi 2 e 3 scadono al più tardi il 4 luglio 2011. 2.   Il personale in possesso di un attestato rilasciato nell’ambito dei sistemi di qualificazione vigenti per le attività di cui all’, paragrafo 1, è considerato titolare di un certificato provvisorio. Gli Stati membri individuano gli attestati che danno diritto a dei certificati provvisori per la categoria corrispondente di cui all’, paragrafo 2. 3.   Al personale che possiede un’esperienza professionale nelle attività corrispondenti alle categorie di cui all’, paragrafo 2, acquisita prima della data indicata nell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, è rilasciato un certificato provvisorio da un ente designato dallo Stato membro. Il certificato provvisorio riporta la categoria di cui all’, paragrafo 2, e la data di scadenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:303:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo