Art. 7

Certificazione delle imprese

In vigore dal 2 apr 2008
Certificazione delle imprese 1.   Le imprese di cui all’, paragrafo 2, possiedono un certificato di cui all’ o all’. 2.   Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, alle imprese che partecipano ad una o più delle attività previste dall’, paragrafo 2, del presente regolamento, prima della data di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.
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