Art. 11
Organismo di valutazione
In vigore dal 2 apr 2008
Organismo di valutazione
1. L’organismo di valutazione, designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per il personale di cui all’, paragrafo 1. Un organismo di certificazione istituito o designato a norma dell’ può anche assumere la funzione di organismo di valutazione.
L’organismo di valutazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato.
3. L’organismo di valutazione adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.
4. L’organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi d’esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia d’esame. Predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.
Storico versioni
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