Art. 13
Condizioni per il riconoscimento reciproco
In vigore dal 2 apr 2008
Condizioni per il riconoscimento reciproco
1. Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità dell’, per quanto concerne il personale, e dell’, per quanto concerne le imprese.
2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:303:oj#art-13