Art. 8

Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del processo di riciclo

In vigore dal 27 mar 2008
Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del processo di riciclo 1.   Il titolare di un'autorizzazione può richiedere, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 1, la modifica di un'autorizzazione già rilasciata. 2.   Alla domanda di cui al paragrafo 1 sono allegati: a) un riferimento alla domanda originaria; b) un fascicolo tecnico contenente le nuove informazioni in conformità delle linee guida di cui all', paragrafo 2; c) una nuova sintesi completa del fascicolo tecnico in forma standardizzata. 3.   Di propria iniziativa o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità valuta se il parere o l'autorizzazione sia ancora conforme al presente regolamento, seguendo all'occorrenza la procedura di cui all'. 4.   La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità e prepara, all'occorrenza, un progetto di decisione. 5.   Un progetto di decisione che comporti la modifica di un'autorizzazione deve specificare quali modifiche debbano essere apportate alle condizioni di impiego ed eventualmente alle restrizioni associate a tale autorizzazione. 6.   Se del caso, l'autorizzazione è modificata, sospesa o revocata conformemente all'.
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