Art. 10
Controlli ufficiali
In vigore dal 27 mar 2008
Controlli ufficiali
1. Il controllo ufficiale di un impianto di riciclo e di trasformazione è eseguito conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e include, in particolare, l'audit quale mezzo di controllo tecnico conformemente all' del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Il controllo ufficiale verifica che i processi di riciclo corrispondano al processo autorizzato e che sia applicato un sistema efficace di assicurazione della qualità conformemente al regolamento (CE) n. 2023/2006.
3. Il titolare dell'autorizzazione notifica all'Autorità competente nello Stato membro il sito di riciclo o di fabbricazione in cui è applicato il processo di riciclo autorizzato. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione.
I siti di fabbricazione o di riciclo situati in paesi terzi sono notificati alla Commissione.
La Commissione mette a disposizione e aggiorna un registro dei siti di riciclo ubicati nella Comunità e in paesi terzi.
Storico versioni
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