Art. 9

Registro comunitario

In vigore dal 27 mar 2008
Registro comunitario 1.   La Commissione istituisce e aggiorna regolarmente un registro comunitario dei processi di riciclo autorizzati. 2.   Il registro è accessibile al pubblico. 3.   Ogni iscrizione nel registro deve includere le informazioni di cui all', paragrafo 3.
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