Art. 9
Registro comunitario
In vigore dal 27 mar 2008
Registro comunitario
1. La Commissione istituisce e aggiorna regolarmente un registro comunitario dei processi di riciclo autorizzati.
2. Il registro è accessibile al pubblico.
3. Ogni iscrizione nel registro deve includere le informazioni di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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