Art. 7

Doveri connessi all'autorizzazione

In vigore dal 27 mar 2008
Doveri connessi all'autorizzazione 1.   Dopo il rilascio di un'autorizzazione conformemente al presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore del settore che impieghi sotto licenza il processo di riciclo autorizzato si conforma alle condizioni o restrizioni eventualmente associate all'autorizzazione. Qualsiasi trasformatore che impieghi plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato o qualsiasi operatore del settore che utilizzi materiali od oggetti contenenti plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato deve rispettare ogni condizione o restrizione connessa a tale autorizzazione. 2.   Il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore del settore che impieghi sotto licenza il processo di riciclo informa immediatamente la Commissione di ogni nuova informazione scientifica o tecnica che potrebbe ripercuotersi sulla valutazione di sicurezza del processo di riciclo in relazione alla salute umana. All'occorrenza l'Autorità riesamina la valutazione. 3.   Il rilascio di un'autorizzazione non diminuisce la responsabilità generale, civile e penale dell'operatore del settore relativamente al processo di riciclo autorizzato, al materiale o all'oggetto che contiene plastica riciclata proveniente da tale processo di riciclo autorizzato e al prodotto alimentare in contatto col detto materiale od oggetto.
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