Art. 5

Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo e parere dell'Autorità

In vigore dal 27 mar 2008
Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo e parere dell'Autorità 1.   La procedura di autorizzazione di cui agli del regolamento (CE) n. 1935/2004 si applica mutatis mutandis all'autorizzazione dei processi di riciclo, nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo. 2.   Il fascicolo tecnico deve contenere le informazioni specificate nelle linee guida per la valutazione della sicurezza di un processo di riciclo che saranno pubblicate dall'Autorità entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. 3.   Entro sei mesi dal ricevimento di una domanda valida l'Autorità esprime un parere sulla conformità del processo di riciclo alle condizioni di cui all'. 4.   Il parere dell'Autorità, qualora favorevole all'autorizzazione del processo di riciclo oggetto della valutazione, comprende le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del processo di riciclo; b) se del caso, eventuali raccomandazioni, condizioni o restrizioni relative all'input di materia plastica; c) se del caso, eventuali raccomandazioni, condizioni o restrizioni relative al processo di riciclo; d) se del caso, eventuali criteri per caratterizzare la plastica riciclata; e) se del caso, eventuali raccomandazioni relative alle condizioni riguardanti il campo di applicazione della plastica riciclata; f) se del caso, eventuali raccomandazioni riguardanti la conformità del controllo del processo di riciclo alle condizioni dell'autorizzazione.
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