Art. 3

Requisiti relativi ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata

In vigore dal 27 mar 2008
Requisiti relativi ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata 1.   I materiali e gli oggetti di plastica riciclata sono immessi sul mercato unicamente se contengono plastica riciclata ottenuta esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato a norma del presente regolamento. 2.   Il processo di riciclo autorizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere gestito da un sistema appropriato di assicurazione della qualità che garantisca che la plastica riciclata sia conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione. Il sistema di assicurazione della qualità deve essere conforme alle norme dettagliate di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006.
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