Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 27 mar 2008
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento è applicabile ai materiali e agli oggetti in materia plastica e le loro parti, che contengono plastiche riciclate, destinati al contatto con gli alimenti conformemente all' della direttiva 2002/72/CE (di seguito «i materiali e gli oggetti di plastica riciclata»).
2. Il presente regolamento non è applicabile ai seguenti materiali e oggetti di plastica riciclati, a condizione che essi siano stati fabbricati a norma delle buone pratiche di fabbricazione, conformemente al regolamento (CE) n. 2023/2006:
a)
i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati con monomeri e sostanze di base derivate dalla depolimerizzazione chimica dei materiali e degli oggetti di plastica;
b)
i materiali e gli oggetti di plastica riciclata fabbricati utilizzando ritagli di plastica e/o scarti della produzione a norma della direttiva 2002/72/CE, che sono riciclati all'interno del sito di produzione o utilizzati in un altro sito;
c)
i materiali e gli oggetti di plastica riciclata in cui la plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale in plastica, conformemente alla direttiva 2002/72/CE.
3. I materiali e gli oggetti di plastica che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento rimangono soggetti alla direttiva 2002/72/CE.
Storico versioni
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