Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 mar 2008
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 e alla direttiva 2002/72/CE.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
con «processo di riciclo» si intende un processo in cui i rifiuti plastici sono riciclati conformemente alla definizione di riciclo di cui al paragrafo 7 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; ai fini del presente regolamento, questo termine è limitato ai processi per la produzione di plastica riciclata;
b)
con «input di materia plastica» si intendono i materiali e gli oggetti di plastica raccolti e separati dopo l'uso e impiegati come materia prima nel processo di riciclo;
c)
con «cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata» si intendono i cicli di produzione e di distribuzione in cui i prodotti circolano con un sistema controllato di riutilizzo e di distribuzione e in cui il materiale riciclato proviene unicamente dalle entità della catena, in modo da minimizzare, secondo fattibilità tecnica, il rischio di introdurre non intenzionalmente materiale esterno;
d)
con «challenge test» si intende la dimostrazione dell'efficacia di un processo di riciclo nell'eliminazione della contaminazione chimica dai materiali o dagli oggetti in plastica;
e)
con «trasformatore» si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto, nell'azienda sotto il suo controllo, delle prescrizioni di cui al presente regolamento riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata;
f)
con «riciclatore» si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto, nell'impresa sotto il suo controllo, delle prescrizioni di cui al presente regolamento riguardanti i processi di riciclo;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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