Art. 6

Autorizzazione del processo di riciclo

In vigore dal 27 mar 2008
Autorizzazione del processo di riciclo 1.   La Commissione adotta una decisione rivolta al richiedente rilasciando o rifiutando l'autorizzazione del processo di riciclo. Si applica l', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004. 2.   La decisione tiene conto del parere dell'Autorità, delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario e di altri fattori legittimi rilevanti in materia. Se la decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione dei motivi alla base di tale divergenza. 3.   La decisione che rilascia l'autorizzazione include i dati seguenti: a) la denominazione del processo di riciclo; b) il nome e l'indirizzo dei titolari dell'autorizzazione; c) una breve descrizione del processo di riciclo; d) eventuali condizioni o restrizioni riguardanti l'input di materia plastica; e) eventuali condizioni o restrizioni riguardanti il processo di riciclo; f) l'eventuale caratterizzazione della plastica riciclata; g) eventuali condizioni riguardanti il campo di applicazione della plastica riciclata prodotta dal processo di riciclo; h) eventuali prescrizioni concernenti il controllo della conformità del processo di riciclo alle condizioni dell'autorizzazione; i) la data di decorrenza dell'autorizzazione. 4.   La decisione relativa al rilascio o al rifiuto dell'autorizzazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 5.   L'autorizzazione rilasciata al titolare dell'autorizzazione è valida su tutto il territorio della Comunità. Il processo di riciclo autorizzato è iscritto nel registro di cui all', paragrafo 1.
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