Art. 6
Autorizzazione del processo di riciclo
In vigore dal 27 mar 2008
Autorizzazione del processo di riciclo
1. La Commissione adotta una decisione rivolta al richiedente rilasciando o rifiutando l'autorizzazione del processo di riciclo.
Si applica l', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. La decisione tiene conto del parere dell'Autorità, delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario e di altri fattori legittimi rilevanti in materia.
Se la decisione non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione dei motivi alla base di tale divergenza.
3. La decisione che rilascia l'autorizzazione include i dati seguenti:
a)
la denominazione del processo di riciclo;
b)
il nome e l'indirizzo dei titolari dell'autorizzazione;
c)
una breve descrizione del processo di riciclo;
d)
eventuali condizioni o restrizioni riguardanti l'input di materia plastica;
e)
eventuali condizioni o restrizioni riguardanti il processo di riciclo;
f)
l'eventuale caratterizzazione della plastica riciclata;
g)
eventuali condizioni riguardanti il campo di applicazione della plastica riciclata prodotta dal processo di riciclo;
h)
eventuali prescrizioni concernenti il controllo della conformità del processo di riciclo alle condizioni dell'autorizzazione;
i)
la data di decorrenza dell'autorizzazione.
4. La decisione relativa al rilascio o al rifiuto dell'autorizzazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. L'autorizzazione rilasciata al titolare dell'autorizzazione è valida su tutto il territorio della Comunità.
Il processo di riciclo autorizzato è iscritto nel registro di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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