Art. 24
Entrata in vigore
In vigore dal 11 mar 2008
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni di applicazione adottate secondo le procedure di cui all’, paragrafi 2 e 3, ma non oltre 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In deroga al paragrafo 2, l’, paragrafi 2, 3 e 4, l’, l’, paragrafo 2, l’, paragrafo 1, secondo comma, l’, l’ e l’ si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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