Art. 22
Obblighi degli utilizzatori finali
In vigore dal 25 feb 2008
Obblighi degli utilizzatori finali
1. Gli utilizzatori finali sono tenuti a:
a)
utilizzare i dati unicamente per i fini indicati nella loro domanda conformemente all’;
b)
indicare chiaramente le fonti dei dati;
c)
essere responsabili dell’uso corretto e appropriato dei dati in relazione all’etica scientifica;
d)
informare la Commissione e gli Stati membri interessati in merito ad ogni presunto problema relativo ai dati;
e)
fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni relative ai risultati dell’uso dei dati;
f)
non inoltrare a terzi i dati richiesti senza l’assenso dello Stato membro interessato;
g)
non vendere i dati a terzi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori finali.
3. Quando un utilizzatore finale non assolve uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può autorizzare lo Stato membro interessato a limitare l’accesso ai dati di tale utilizzatore finale o a negarglielo.
Storico versioni
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