Art. 23
Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali
In vigore dal 25 feb 2008
Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali
Gli Stati membri provvedono affinché i propri esperti nazionali partecipino alle riunioni pertinenti delle organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.
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