Art. 25

Misure di attuazione

In vigore dal 25 feb 2008
Misure di attuazione Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Misure di attuazione (Art. 25 Regolamento (UE) 2008/199) — Testo vigente | Portale Normativo