Art. 25 · Misure di attuazione

Art. 25

Misure di attuazione

In vigore dal 25 feb 2008
Misure di attuazione Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:199:oj#art-25