Art. 24
Coordinamento e cooperazione
In vigore dal 25 feb 2008
Coordinamento e cooperazione
1. Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano al fine di migliorare ulteriormente l’attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei programmi di lavoro e i metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.
2. Tale coordinamento e tale collaborazione non ostacolano un dibattito scientifico aperto e sono volti a promuovere la formulazione di un parere scientifico imparziale.
Storico versioni
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