Art. 24

Coordinamento e cooperazione

In vigore dal 25 feb 2008
Coordinamento e cooperazione 1.   Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano al fine di migliorare ulteriormente l’attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei programmi di lavoro e i metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali. 2.   Tale coordinamento e tale collaborazione non ostacolano un dibattito scientifico aperto e sono volti a promuovere la formulazione di un parere scientifico imparziale.
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Coordinamento e cooperazione (Art. 24 Regolamento (UE) 2008/199) — Testo vigente | Portale Normativo