Art. 21
Riesame del rifiuto di fornire i dati
In vigore dal 25 feb 2008
Riesame del rifiuto di fornire i dati
1. Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera a), l’utilizzatore finale può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto. Qualora ritenga che il rifiuto non sia debitamente giustificato, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all’utilizzatore finale entro un mese.
2. Se lo Stato membro non trasmette i dati in questione entro il termine di cui al paragrafo 1, si applica l’, paragrafi 5 e 6.
Storico versioni
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