Art. 31

Dimensione minima di maglia delle reti da traino utilizzate per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico

In vigore dal 16 gen 2008
Dimensione minima di maglia delle reti da traino utilizzate per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico 1.   In deroga all', paragrafo 1, lettera h), e all', paragrafo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1967/2006, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le navi battenti la loro bandiera ad utilizzare sacchi con maglie romboidali inferiori a 40 mm per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico dirette alla cattura di stock di pesce non condiviso con i paesi terzi. 2.   Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività di pesca che sono già state formalmente autorizzate dagli Stati membri in conformità della legislazione nazionale in vigore il 1o gennaio 2007 e non devono comportare un aumento dello sforzo di pesca rispetto al 2006. 3.   Entro il 15 gennaio 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, l'elenco delle navi autorizzate in conformità del paragrafo 1. L'elenco delle navi autorizzate comprende i dati seguenti: a) numero di registro della flotta comunitaria e marcatura esterna quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione; b) attività di pesca autorizzate praticate da ogni nave, con indicazione degli stock bersaglio, della zona di pesca quale definita nella risoluzione CGPM/31/2007/2 figurante nell'allegato XIV e delle caratteristiche tecniche delle dimensioni di maglia dell'attrezzo da pesca utilizzato; c) periodo di pesca autorizzato. 4.   La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.
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Dimensione minima di maglia delle reti da traino utilizzate per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico (Art. 31 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo