Art. 33

Misure di controllo supplementari

In vigore dal 16 gen 2008
Misure di controllo supplementari 1.   Le navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell' del regolamento (CE) n. 2115/2005 possono entrare nella zona di regolamentazione NAFO per praticare la pesca dell'ippoglosso nero solo se le catture di qualsiasi tipo detenute a bordo sono inferiori a 50 tonnellate o se l'accesso è stato autorizzato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   Le navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell' del regolamento (CE) n. 2115/2005 che detengano a bordo 50 o più tonnellate di catture effettuate fuori dalla zona di regolamentazione NAFO comunicano al segretariato della NAFO, via e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell'entrata (ENT) nella zona di regolamentazione NAFO, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione stimata (longitudine/latitudine) della zona in cui il comandante intende iniziare la pesca e l'ora di arrivo prevista in tale posizione. 3.   Se una nave di ispezione, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, segnala a una nave da pesca l'intenzione di procedere a un'ispezione, essa comunica a tal fine le coordinate di un punto di controllo. Il punto di controllo non deve distare più di 60 miglia nautiche dalla posizione stimata in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca. 4.   Se, all'entrata nella zona di regolamentazione, a una nave autorizzata a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell' del regolamento (CE) n. 2115/2005 non è stata comunicata dal segretariato della NAFO o da una nave di ispezione l'intenzione di procedere a un'ispezione in conformità del paragrafo 3, tale nave può procedere alla pesca. La nave può inoltre procedere alla pesca senza che sia stata effettuata un'ispezione preliminare se la nave di ispezione non ha dato inizio all'ispezione entro tre ore dall'arrivo della nave al punto di controllo.
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Misure di controllo supplementari (Art. 33 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo