Art. 5
Limiti di cattura e attribuzioni
In vigore dal 16 gen 2008
Limiti di cattura e attribuzioni
1. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli .
3. La Commissione fissa i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato IID.
4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV, a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.
5. I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV e per lo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2008.
6. La Commissione può fissare i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2008.
7. In conseguenza di una revisione dello stock di busbana norvegese conformemente al paragrafo 5, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa e per gli stock di eglefino nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId e nella zona CIEM IV nonché nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, per tener conto delle catture accessorie industriali nella pesca della busbana norvegese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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