Art. 30
Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde
In vigore dal 16 gen 2008
Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde
1. La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche delimitate da una linea che unisce le coordinate seguenti:
a)
Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca»
—
39o 27,72' N, 18o 10,74' E
—
39o 27,80' N, 18o 26,68' E
—
39o 11,16' N, 18o 04,28' E
—
39o 11,16' N, 18o 35,58' E
b)
Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo»
—
31o 30,00' N, 33o 10,00' E
—
31o 30,00' N, 34o 00,00' E
—
32o 00,00' N, 34o 00,00' E
—
32o 00,00' N, 33o 10,00' E
c)
Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene»
—
33o 00,00' N, 32o 00,00' E
—
33o 00,00' N, 33o 00,00' E
—
34o 00,00' N, 33o 00,00' E
—
34o 00,00' N, 32o 00,00' E
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui al paragrafo 1 e, in particolare, garantiscono che tali zone siano protette dagli impatti di altre attività diverse dalla pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat particolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:40:oj#art-30