Art. 32
Dichiarazione delle catture
In vigore dal 16 gen 2008
Dichiarazione delle catture
1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell' del regolamento (CE) n. 2115/2005 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera una dichiarazione delle catture indicante i quantitativi di ippoglosso nero catturati dalle loro navi; tale dichiarazione è trasmessa anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo alla data di entrata della nave nella zona di regolamentazione NAFO o dopo l'inizio della bordata di pesca. La dichiarazione è trasmessa ogni cinque giorni. Se si considera che le catture di ippoglosso nero notificate in conformità del paragrafo 1 abbiano raggiunto il 75 % del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera, i comandanti trasmettono le dichiarazioni di cattura ogni tre giorni.
3. Al ricevimento delle dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della NAFO.
Storico versioni
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