Art. 9

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 16 gen 2008
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie 1.   La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente: a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure b) se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita. 2.   In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti: a) tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se i) le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell' del regolamento (CE) n. 850/98, e ii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco; oppure b) gli sgombri, se i) le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, ii) gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo e iii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco. 3.   Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente oppure alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, tranne nel caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2. 4.   Per determinare la percentuale delle catture accessorie e la loro destinazione si applicano gli del regolamento (CE) n. 850/98.
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