Art. 10
Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa
In vigore dal 16 gen 2008
Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa
1. L', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1434/98 non si applica alle aringhe catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.
2. Quando uno Stato membro ha raggiunto i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, alle navi battenti bandiera di tale Stato membro registrate nella Comunità e operanti in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura è fatto divieto di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.
3. Gli Stati membri provvedono a istituire un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.
4. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 1.
Storico versioni
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