Art. 29

Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce

In vigore dal 16 gen 2008
Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce 1.   Al fine di proteggere la lampuga (Coryphaena hippurus), in particolare il novellame, la pesca di questa specie con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce è vietata dal 1o gennaio 2008 al 14 agosto 2008 in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM quali stabilite nella risoluzione CGPM/31/2007/2 figurante nell'allegato XIV. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri, se sono in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i loro giorni di pesca normali, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione del pesce fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri che intendono avvalersi del riporto devono presentare alla Commissione, anteriormente al 1o gennaio 2009, una domanda per il numero aggiuntivo di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare la lampuga utilizzando dispositivi di concentrazione del pesce nel periodo di divieto compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 gennaio 2009. La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni: a) una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico; b) il nome della nave; c) il numero di registrazione; d) le lettere e cifre esterne di identificazione, quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (43). La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM. 3.   Anteriormente al 1o novembre 2008 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2 per l'anno 2007. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2009 il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel 2008 dai pescherecci battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM quali stabilite dalla risoluzione CGPM/31/2007/2 figurante nell'allegato XIV. La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.
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Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (Art. 29 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo