Art. 27

Obblighi del detentore della licenza

In vigore dal 16 gen 2008
Obblighi del detentore della licenza 1.   Le navi da pesca dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CEE) n. 1381/87, (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (42). 2.   Le navi da pesca dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V. 3.   Le navi da pesca dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese operanti nella zona CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato.
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Obblighi del detentore della licenza (Art. 27 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo