Art. 25
Annullamento e ritiro
In vigore dal 16 gen 2008
Annullamento e ritiro
1. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dalla data del rilascio.
2. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della loro scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.
3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
Storico versioni
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