Art. 28

Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese

In vigore dal 16 gen 2008
Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese 1.   Il rilascio di licenze di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo. 2.   Le navi da pesca dei paesi terzi operanti nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. I dati sulle catture sono inviati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tramite le autorità francesi.
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Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese (Art. 28 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo